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Regolamento disciplinare degli studenti
Regolamento disciplinare degli studenti
L.S.S. Alessandro Volta - Milano


Regolamento disciplinare degli studenti
Regolamento delle istituzioni scolastiche in materia disciplinare degli alunni
Art. 1 – comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 –Diritti degli studenti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 3 –Doveri degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale ATA, delle persone a qualunque titolo presenti nella scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 – Patto educativo di corresponsabilità
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare gli alunni e i genitori a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. Nella prassi del nostro Istituto da anni sono 2 gli strumenti di coinvolgimento di genitori ed alunni nell’azione educativa:
1. distribuzione e sottoscrizione, entro novembre, da parte degli alunni e dei genitori del Contratto di Erogazione del Servizio – documento contenente tutte le informazioni utili a mantenere i contatti con l’Istituzione e le norme relative al regolamento d’Istituto su cui si fonda la convivenza della comunità scolastica-
2. sottoscrizione, entro novembre, da parte del docente coordinatore e dei rappresentanti degli alunni e dei genitori, del Patto Formativo nei singoli Consigli di classe. Il Patto Formativo si articola in 3 momenti:
a) definizione da parte dei docenti degli obiettivi trasversali e delle attività poste in essere per raggiungerli ( piano di lavoro comune)
b) diffusione tra genitori e alunni del piano di lavoro comune; ricezione da parte del docente coordinatore di classe di eventuali integrazioni e/o modifiche;
c) Sottoscrizione del patto formativo da parte dei contraenti in apposito Consiglio di classe aperto
Art. 5 –Mancanze disciplinari
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 3 del presente regolamento e al Patto di corresponsabilità ( di cui all’art. 3 del DPR 21 novembre 2007, n° 235) si configurano come mancanze disciplinari. Costituiscono, per esempio, mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
a) ritardi;
b) assenze non giustificate;
c) mancanza del materiale didattico occorrente;
d) non rispetto delle consegne a casa;
e) non rispetto delle consegne a scuola;
f) disturbo delle attività didattica;
g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi durante le lezioni;
h) linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri;
i) sporcare l’ambiente scolastico;
j) danneggiare materiali, arredi e strutture;
k) violenze psicologiche verso gli altri;
l) violenze fisiche verso gli altri;
m) reati e compromissione dell’incolumità delle persone
2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi, di cui all’art.7 del presente regolamento, valutano l’opportunità di irrogare le sanzioni di cui all’art.6.
3. La gravità della violazione sarà valutata in relazione al danno reale o potenziale verso le persone o le cose.
4. Le reiterazioni delle infrazioni provocano il passaggio ad una sanzione superiore rispetto a quella comminata in precedenza.
N. B.: non c’è alcuna corrispondenza automatica fra l’elenco delle mancanze e l’elenco delle sanzioni. Gli organismi competenti valuteranno caso per caso.
Art. 6 –Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari in elenco hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
a) richiamo verbale del docente e/o del DS
b) consegna da svolgere in classe;
c) consegna da svolgere a casa;
d) ammonizione scritta del docente e/o del DS sul registro di classe, con eventuale nota informativa alla famiglia sul libretto dello studente
e) sequestro di oggetti e di altre apparecchiature che arrecano disturbo alle attività didattiche (ad esempio telefonini, iPod, etc. …) o che possano ledere l’integrità fisica altrui e consegna degli stessi ai genitori
f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori della scuola (viaggi di istruzione, stages, etc. …);
g) allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni;
h) allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni;
i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi;
j) per le mancanze di cui all’art. 5 lett. i) e j) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione;
1. Il Consiglio di classe può sostituire le sanzioni dalla f) alla j) con attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica ( pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di archivi, produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione critica sulle azioni commesse, etc. …).
2. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità competente.
Art. 7 – Organi competenti ad infliggere la sanzione
1. Il singolo docente è autorizzato dal Dirigente scolastico a irrogare le sanzioni di cui all’art. 6 dalla lett. a) alla lett. e)
2. Il Consiglio di classe e il Dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art.6 lett. j)
3. Il Consiglio di classe può irrogare le sanzioni di cui all’art. 6 lett. f) e g)
4. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni di cui all’art. 6 lett. h) e i)
Art. 8 – Procedimento disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico allo studente; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni per iscritto.
3. Per le sanzioni che prevedono l’esclusione dalle attività della classe, l’allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.
6. La documentazione relativa alla sanzione disciplinare viene conservata nel fascicolo personale dello studente e nel Registro dei Verbali della classe.
7. Le sanzioni disciplinari sono immediate (cfr. Nota prot. N.3602/PO del 31/07/200)
indipendentemente da un eventuale ricorso all’ Organo di Garanzia.
Art. 9 – Organo di garanzia e impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
2. Dell’Organo di Garanzia fanno parte: due docenti eletti dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio docenti, due studenti eletti dal Comitato studentesco, due genitori eletti dal Comitato genitori e un ATA designato dal Consiglio di Istituto. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica 2 anni. In nessun caso i membri che compongono l’Organo di Garanzia possono coincidere con i componenti del Consiglio di Istituto.
3. Il numero legale perché si dia corso alla seduta dell’Organo di Garanzia è il 50% più uno degli
eletti. La decisione viene presa a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
4. L’Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti
5. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
6. Qualora l’Organo di Garanzia decida di annullare la sanzione disciplinare già eseguita, la documentazione relativa, presente nel fascicolo personale dello studente, verrà tolta. Qualora l’Organo di Garanzia decida di modificare la sanzione disciplinare, la documentazione verrà aggiornata e resterà agli atti. In entrambi i casi una nota informativa sarà aggiunta a cura del Docente coordinatore sul Registro dei Verbali di classe.