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Regolamento di Istituto - DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE
Regolamento di Istituto - DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE
L.S.S. Alessandro Volta - Milano


Regolamento di Istituto - DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE
DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE
Art. 10
Agli studenti e a tutte le componenti dell'Istituto è consentito costituire all'interno della scuola liberi gruppi e associazioni, regolando in modo autonomo la propria attività e nominando annualmente un responsabile per i rapporti con la Direzione e con le altre componenti.
Art. 11
Gruppi e associazioni possono riunirsi nei locali scolastici, previa richiesta scritta indirizzata al Dirigente. La richiesta deve essere presentata con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi. Le riunioni di gruppi ed associazioni, delle tre componenti del Liceo, in mancanza di deroghe esplicite, devono svolgersi al di fuori della normale attività didattica e in orario extracurriculare.
Art. 12
La partecipazione alle assemblee studentesche previste dalla vigente legislazione agli artt.42 e seguenti del D.P.R. 31/5/74 n.416 è un diritto di ogni studente e come tale deve essere esercitato in modo cosciente e responsabile, affinché sia occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale, civile e politico-sociale.
Art. 13
Il diritto di assemblea degli studenti in orario scolastico è così regolato:
a) le assemblee di classe (due ore mensili) sono convocate previa presentazione al Dirigente, con almeno tre giorni di anticipo, dell'apposito modulo compilato in ogni sua parte.
b) l'assemblea generale degli studenti ( 5 ore mensili ) viene convocata con la presentazione al Dirigente della richiesta di convocazione firmata da almeno il 10% degli studenti. Tale richiesta va fatta con non meno di 7 giorni di anticipo. Della richiesta di convocazione viene data comunicazione a tutte le classi;
c) le assemblee generali hanno durata predeterminata.
d) alle assemblee generali può essere richiesta la partecipazione di esperti, indicati dagli studenti, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno e con anticipo minimo di 5 giorni, rispetto alla seduta del Consiglio di Istituto, deputato ad autorizzare detta partecipazione.
e) per motivi gravi il Dirigente Scolastico potrà autorizzare le assemblee in data diversa da quella indicata dagli studenti, con un rinvio non superiore a 5 giorni, salvo che il rinvio medesimo non faccia cadere la data nel mese successivo.
Art. 14
Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica.
Art. 15
I genitori hanno il diritto di riunirsi nel Liceo in orario extracurriculare sia in assemblea generale sia in assemblea di classe, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico.