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Regolamento di Istituto - DIRITTO DI INFORMAZIONE
Regolamento di Istituto - DIRITTO DI INFORMAZIONE
L.S.S. Alessandro Volta - Milano


Regolamento di Istituto - DIRITTO DI INFORMAZIONE
DIRITTO DI INFORMAZIONE
Art. 4
A tutte le componenti presenti nell'istituto è garantita la libertà di pensiero, di parola e di riunione, nel rispetto delle leggi e delle norme che regolano la corretta convivenza civile e scolastica.
Ciascuno si assume la responsabilità di quanto dice e scrive.
Art. 5
Tutte le componenti presenti nell'Istituto hanno il diritto di esporre le loro idee e valutazioni, mediante manifesti o documenti affissi negli appositi spazi. In casi eccezionali gli spazi assegnati potranno essere ampliati.
Ogni manifesto o documento, sia a contenuto tecnico che politico:
a) non sarà soggetto a censura preventiva;
b) dovrà essere sottoscritto con la sigla e la firma del responsabile, ove sia opera di un gruppo, con la firma completa dell'estensore, quando si tratti di iniziative di singoli o di gruppi occasionalmente costituiti;
c) dovrà essere datato e restare affisso per non meno di quattro giorni lavorativi;
d) non dovrà contenere riferimenti offensivi a persone;
e) dovrà rispettare le norme generali per la stampa, le regole della corretta convivenza civile e scolastica, nonché quanto disposto dal presente Regolamento.
Ogni manifesto o documento che contravvenga alle norme verrà rimosso. Ogni decisione in merito è di competenza del Dirigente Scolastico..
Art. 6
E' consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte, previa autorizzazione della Direzione e accordo circa le modalità della diffusione stessa, che avrà luogo, preferibilmente, sulla Bacheca elettronica.
Art. 7
Gli studenti, a livello di classe o di gruppo costituito da almeno 15 unità, hanno il diritto di chiedere alla Direzione che un loro studio o ricerca a carattere culturale e di interesse generale venga diffuso all'interno dell'istituto. Il carattere culturale e l'interesse generale del documento dovranno essere riconosciuti rispettivamente dal Collegio dei Docenti o dal Consiglio di Istituto.
Art. 8
Gli Organi Collegiali e le Assemblee di Istituto, dei genitori e degli studenti, hanno la facoltà di diffondere all'interno dell'istituto propri documenti, avvalendosi dei mezzi tecnici della scuola per la riproduzione delle copie, secondo le norme fissate dal Regolamento o stabilite caso per caso dal Consiglio di Istituto. I Consigli di classe hanno la facoltà di distribuire propri documenti nell'ambito delle rispettive classi.
Art. 9
Le convocazioni, gli ordini del giorno, i comunicati concernenti le riunioni ufficiali degli Organi Collegiali sono diffusi mediante piattaforma elettronica.