Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1 marzo 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1 marzo 2020
L.S.S. Alessandro Volta - Milano


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 1 marzo 2020
Novità - Notizie |
1 marzo 2020 - Pubblichiamo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appena firmato. La sospensione delle attività didattiche di cui si parla all’articolo 2 punto e) prevede appunto l’interruzione delle sole attività didattiche, pertanto tutto il personale non docente e il Dirigente saranno regolarmente in servizio nel corso della settimana, a scopo precauzionale è sospeso il ricevimento del pubblico.
Pubblichiamo altresì un chiarimento in materia fornito dal MIUR:
C'è differenza - e se sì, quale - tra chiusura delle scuole e sospensione delle attività didattiche?
La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero. Il Dirigente Scolastico e il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) possono comunque procedere, attraverso la firma in remoto, ad emettere gli atti di competenza. In casi particolari, ad esempio del personale impiegato nelle aziende agricole annesse agli istituti agrari o nei casi di deperibilità delle merci, i Dirigenti Scolastici possono procedere, con le necessarie cautele, a garantire i servizi essenziali e indifferibili.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.